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Associazione AstrolabioCultura

Associazione AstrolabioCultura
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE D PROMOZIONE SOCIALE “AstrolabioCultura”
REPUBBLICA ITALIANA

Titolo I
- Denominazione, sede, durata, scopo e affinità

Articolo 1 – Denominazione e sede

1.1 E’ costituita la “Associazione di Promozione Sociale fra gli Amici del Caffè Storico Letterario dell’Ussero AstrolabioCultura”,         brevemente denominata AstrolabioCultura a.p.s.,  ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n° 383, della legge regionale toscana 9 dicembre 2002, n° 42 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.

1.2 L’associazione ha sede in Pisa,  Via Antonio Pisano 9-11, cap. 56123 (Pi)

1.3 Con delibera della giunta esecutiva possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati.

1.4 L’associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo 2 – Durata

2.1 L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Finalità e attività.

3.1 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. In particolare, l’ente opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo (a favore dei soggetti interessati), nelle seguenti aree di intervento:  culturale, educativo e artistico.

3.2 Per perseguire gli scopi sopraindicati, l’associazione realizza i seguenti interventi: organizzazione di premi letterari, eventi culturali e artistici in generale,  presentazioni di autori e di opere, letture, conferenze e dibattiti, vernissage, visite guidate, partecipazioni ad eventi  e quant’altro sia strumentale e funzionale a queste attività.

3.3 L’associazione opera nel territorio della Regione Toscana.

Titolo II
- I soci

Articolo 4 – I soci

4.1 Il numero dei soci è illimitato.

4.2 Possono essere soci dell’associazione tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà,  condividano le finalità dell’ente e  che siano in possesso di requisiti di  competenza e moralità.

4.3 L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è la giunta esecutiva.

4.4 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione.

4.5 Il presente statuto esclude ogni forma di partecipazione temporanea alla vita sociale dell’associazione.

Articolo 5 – Diritti dei soci

5.1 I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell’associazione e contribuiscono a determinarne le scelte e gli orientamenti.

5.2 Riuniti in assemblea, i soci hanno diritto di voto:
a) per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
b) per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione.

Articolo 6 – Doveri dei soci

6.1 E’ fatto obbligo ai soci:
a) di versare la quota annuale associativa di 20 €;
b) di contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso.

6.2 I soci prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’associazione stessa o dalla legge.

Articolo 7 – Recesso dei soci

7.1 Il socio potrà recedere dall’associazione in ogni momento, presentando lettera di recesso al Presidente, che ne darà comunicazione alla giunta esecutiva, che delibererà in merito.

7.2 Il recesso è consentito al socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non ritrovi nelle condizioni di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 8 – Esclusione del socio

8.1 I soci possono essere esclusi dall’associazione qualora:
a) il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell’ente;
b) senza giustificati motivi, il socio non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso l’associazione.

8.2 La giunta può decidere con parere motivato l’esclusione del socio. Le delibere assunte da tale organo in relazione al presente articolo devono essere comunicate all’interessato a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano.

Articolo 9 – Collaboratori

9.1 Gli aderenti dell’associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore della stessa.
9.2 L’associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge.

Titolo III
- Gli organi sociali

Articolo 10 – Organi sociali

10.1 Gli organi dell’associazione sono:
a)l’Assemblea dei soci,
b)la giunta esecutiva,
c)il Presidente

10.2 Tutte le cariche sono gratuite

Articolo 11 – L’Assemblea dei soci

11.1 L’assemblea è formata da tutti gli aderenti all’associazione ed è presieduta dal Presidente della stessa. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

11.2 L’assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aderenti all’associazione e in seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

11.3 L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, e ogni volta che ne faccia richiesta almeno il 40% dei soci,   mediante avviso affisso nella sede dell’associazione quindici giorni prima e a mezzo di lettera ordinaria o mail  a tutti i soci.

Articolo 12 – Attribuzione dell’assemblea

12.1 L’assemblea in sede ordinaria:
1) approva il bilancio consultivo e preventivo;
2) fissa, su proposta della giunta esecutiva, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali e straordinari;
3) stabilisce i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell’associazione;
4) stabilisce gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;
5) nomina i componenti della giunta esecutiva;
6) su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (es. regolamenti).

12.2 L’assemblea in sede straordinaria
1) delibera le modifiche dell’Atto costitutivo, dello Statuto;
2) decide in ordine allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’articolo 28.

Articolo 13 – Rappresentanza dei soci in assemblea
13.1 In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio al quale devono rilasciare delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di altri due voti.

Articolo 14 – Svolgimento dell’Assemblea

14.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della giunta esecutiva e, in sua assenza dal Vicepresidente; nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’assemblea.

14.2 Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Articolo 15 – Giunta esecutiva

15.1 L’Assemblea ordinaria vota fra i propri aderenti quattro componenti della giunta esecutiva,  incluso il Presidente. La giunta in particolare:
a) predispone il bilancio consuntivo e preventivo;
b) organizza le attività dell’Associazione;
c) svolge ogni compito ad essa attribuito dal presente statuto.

15.2 Le deliberazioni della giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 – Durata e convocazione

16.1 La giunta dura in carica quattro anni e può essere revocata dall’assemblea ordinaria per gravi motivi.

16.2 La giunta è convocata con avviso scritto, anche via mail, contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri a cura del Presidente, almeno 5 giorni prima la data di convocazione.

Articolo 17 – Il Presidente

17.1 L’assemblea ordinaria dell’associazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente che dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta l’associazione nei rapporti con terzi, compie tutti gli atti giuridici che la impegnano.

17.2 Il Presidente stipula convenzioni tra l’associazione e altri enti o soggetti, previa delibera dell’assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione.

Titolo IV
Risorse economiche e bilancio

Articolo 19 – Le risorse economiche

19.1 Le risorse economiche dell’associazione provengono da:
a) contributi degli aderenti (quota annuale);
b) contributi dei privati;
c) contributi di enti pubblici e privati;
d) attività occasionali di carattere commerciale.
19.2 I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall’assemblea.

Articolo 20 – Erogazioni, donazioni e lasciti

20.1 L’associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio direttivo che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per fini istituzionali.

20.2 L’associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera di accettazione del Consiglio direttivo, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto.

Articolo 21 – Beni immobili, mobili e altri beni

21.1 L’associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato all’associazione.

Articolo 22 – Responsabilità dell’associazione

22.1 L’associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

22.2 L’associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.

Articolo 23 – Esercizio sociale

23.1 L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 24 – Bilancio consuntivo

24.1 Il Bilancio annuale, va predisposto e sottoposto all’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. La giunta esecutiva predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l’Assemblea ordinaria lo approva entro il mese di Aprile di ogni anno; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’associazione dieci giorni prima dalla convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Articolo 25 – Bilancio preventivo

25.1 La giunta esecutiva predispone inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall’assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno dieci giorni prima dell’Assemblea affinché i soci ne possano prendere visione.

Articolo 26 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

26.1 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste, e di quelle ad esse direttamente connesse nell’anno successivo a quello cui si riferiscono. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’associazione.

Titolo V
- Disposizioni generali e finali

Articolo 27 – Modificazioni dello statuto

27.1 Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’associazione.

27.2 Tale statuto può essere modificato solo dall’assemblea dell’associazione riunita in via straordinaria.

Articolo 28 – Scioglimento

28.1 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza del 50%, che determina le modalità di ripartizione dei beni residui a favore di altre associazioni di volontariato operanti nel settore, oppure per pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 – Norma di rinvio

29.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali, al Libro 1 del codice civile e ai principi dell’ordinamento giuridico vigente per le associazioni di promozione sociale.

Titolo VI
- Clausola compromissoria

30.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo dove allora avrà sede legale l’associazione.



 
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